
LA LEGGE DI BILANCIO 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“

Di seguito alcune delle principali misure misure previste nella manovra:
BONUS SOCIALE PER LE BOLLETTE:
Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
ASSEGNO UNICO PER LE FAMIGLIE:
Dal 1 gennaio 2023 viene previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.
TAGLIO CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITI BASSI:
Esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro e del 3% per redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori.
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:
Agevolazioni, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 8mila euro per donne e giovani che hanno già un contratto a tempo determinato e per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
BONUS PSICOLOGICO:
Il bonus psicologo diventa una misura strutturale, e sarà possibile richiedere annualmente il contributo a sostegno delle spese di psicoterapia. Infatti il bonus diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto ISEE a 50.000 euro.

PROROGA OPZIONE DONNA:
“Opzione donna” è riservata a particolari categorie: caregiver, invalide (invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi. Per il 2023 viene prorogata ma con modifiche: in pensione a 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.
REDDITO DI CITTADINANZA:
Dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, il beneficio del reddito decade. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1 gennaio 2024 e sarà sostituito da una nuova riforma.
LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE:
Con la legge di Bilancio, viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
BONUS MOBILI:
Con l’approvazione della legge di Bilancio, per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

ADOZIONE CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:
Con la Legge di Bilancio le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilita semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizie da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
NOVITA’ REGIME FORFETTARIO:
Viene innalzata a 85.000,00€ la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%). A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione dal regime, e quindi perdita degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000,00€ di ricavi o compensi.
FLAT TAX INCREMENTALE:
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000,00€, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavorono autonomo determinato nel 2023 e il maggior dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE:
Viene prevista con la legge di bilancio la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione Irpef del 75%
prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Viene inoltre precisato che, in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori, per le deliberazioni è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS:
Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 Dicembre 2023.
ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA:
Il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, viene esteso al primo trimestre 2023. Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l’agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 – TERMINI PER EFFETTUARE L’INVESTIMENTO:
Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali 4.0 entro il 30 Settembre 2023( in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023). Tali beni dovevano essere “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI:
Con la legge di bilancio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.
DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE:
Le mance percepite dai clienti nell’esercizio del lavoro in strutture ricettive e in imprese di somministrazioni di cibi e bevande, costituiscono reddito da lavoro dipendente, anche se percepiti attraverso mezzi di pagamento elettronico. Tuttavia in questi casi trova applicazione, salvo espressa rinuncia del lavoratore, l’imposta sostitutiva del 5%:
– Entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le prestazioni di lavoro;
– Ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50 mila euro.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO:
L’aliquota sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, ai lavoratori dipendenti del settore privato, viene ridotta da 10 a 5 %.
ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO:
Per le imprese che esercitano l‘attività del commercio al dettaglio, le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IVA PER ALCUNI PRODOTTI:
I prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti e alcuni prodotti per l’infanzia (con aliquota iva precedente a 10%) vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5%.
Inoltre la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI:
Viene estesa all’anno 2023 l’esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI:
Con la nuova legge di Bilancio viene introdotta l’esenzione dal pagamento Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA’:
Con la nuova legge di bilancio, viene introdotta una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Tuttavia, anche per i soggetti Ires, nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista inoltre l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E RATEIZZAZIONI:
Con la legge di bilancio, viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- Delle imposte e dei contributi previdenziali;
- Degli interessi e delle somme aggiuntive;
- Delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo)

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
E prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, anche in tal caso con sanzioni al 3%.
STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000,00 € AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE:
Con la legge di Bilancio viene previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000,00 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessI. L’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.
LE NOVITA’ IN MATERIA DI SUPERBONUS:
Con la legge di bilancio vengono previste alcune condizioni affinché possa non essere applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023 nella disciplina del superbonus:

Tale riduzione non si applica:
- Agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- Agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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Dr. Roberto Desiderio – Dottore Commercialista