PARCO AGRISOLARE 2023

PARCO AGRISOLARE 2023

Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 aprile, è stata aggiornata la misura del PNRR dedicata al Parco Agrisolare per un importo di circa 1 miliardo di euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono Soggetti beneficiari:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, attive nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso di uno dei codici ATECO prevalenti che saranno elencati con la pubblicazione del bando completo, classificate in:

  • imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese.

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale ad esempio, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
1) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.

2) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

I beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30/06/2026.

IL CONTRIBUTO EROGATO

Il contributo erogato è un fondo perduto concesso con le seguenti intensità di aiuto.

A – Per le imprese agricole attive nella produzione primaria:

  • con il limite dell’autoconsumo80% delle spese sostenute;
  • eccedenti il vincolo di autoconsumo: 30% delle spese sostenute.

L’intensità può essere maggiorata di+20% per le piccole imprese; +10% per le medie imprese; +15% per investimenti effettuati nelle zone assistite (Sud Italia).

B – Per le imprese attive nel settore trasformazione di prodotti agricoli

  • 80% delle spese sostenute. L’intensità di aiuto potrà essere modificata in fase di pubblicazione del bando completo, sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

C – Per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nei punti precedenti

  • 30% delle spese sostenute.

L’intensità può essere maggiorata di+20% per le piccole imprese; +10% per le medie imprese; +15% per investimenti effettuati nelle zone assistite (Sud Italia).

Dr. Roberto Desiderio – Dottore Commercialista